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Procedura per presentazione di istanze e richieste di chiarimento al CTRA (Comitato Tecnico Regolamento di Alimentazione)

A partire da settembre 2025 è stato istituito il CTRA (Comitato Tecnico Regolamento di Alimentazione) composto da:

Deserti RiccardoDirettore CFPR
Buonaiuto Giovanni
Marmiroli Mattia
Zuliani Riccardo
Nocetti Marco
Produzione Primaria CFPR
Pigoni Simona
Fontana Gianmarco
Organismo Controllo Qualità (OCQ)
Formigoni AndreaUNIBO
Ricci BarbaraAuditor Albo Mangimisti
Binacchi Vanni
Cavazzuti Lucia
Gessati Nicola
Zanini Andrea
Amministratore CFPR

Il CTRA ha il compito di esaminare e valutare istanze, quesiti e richieste di chiarimento riguardanti il Regolamento di Alimentazione delle bovine da latte, parte integrante del Disciplinare di Produzione del Parmigiano Reggiano.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Per sottoporre al CTRA una richiesta di valutazione o un quesito inerente all’alimentazione delle bovine da latte, è necessario inviare una comunicazione scritta al Servizio Produzione Primaria del Consorzio del Parmigiano Reggiano tramite il seguente indirizzo e-mail: pp@parmigianoreggiano.it

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

La richiesta dovrà descrivere in modo chiaro e dettagliato l’argomento sottoposto all’attenzione del CTRA, specificando:

  • il prodotto, additivo, materia prima o mangime oggetto della valutazione;
  • le relative caratteristiche tecniche e compositive;
  • le modalità di utilizzo o di impiego previste;
  • il quesito specifico o il chiarimento richiesto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla richiesta dovrà essere allegata, ove disponibile, la seguente documentazione:

  • studi scientifici, pubblicazioni o prove sperimentali relative al prodotto oggetto della valutazione (in particolare riguardanti la trasmissione di aromi o sapori al latte);
  • cartellino completo del mangime (ove la richiesta riguardi un mangime);
  • scheda tecnica e caratteristiche della materia prima, del prodotto o del mangime;
  • ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI CHIARIMENTI DEL CTRA

Le richieste saranno esaminate dal CTRA secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Comitato stesso.

A seguito della valutazione, il richiedente riceverà una risposta scritta tramite e-mail all’indirizzo utilizzato per la presentazione dell’istanza o della richiesta di chiarimento.

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e garantire un’uniforme interpretazione del Regolamento di Alimentazione, tutti i chiarimenti e le risposte forniti dal CTRA saranno inoltre pubblicati e resi disponibili sul sito Allevaweb.it, nell’apposita sezione FAQ dedicata.

Istanza approvate

Si, possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti: carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto (aceto di malto), glicole propilenico e glicerolo in quantità totale non superiore al 6% (Art. 6)

Si, il disciplinare ne vieta l’utilizzo sui foraggi (art. 5) ma non ne è vietato l’impiego come conservante nei mangimi e in razione (in mangiatoia). Si può estendere, per analogia, agli altri acidi deboli (malico, formico, fumarico)​.

Si, il disciplinare ne consente l’impiego nei mangimi complementari composti nei seguenti limiti: carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantità totale non superiore al 6%.​
L’uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione è limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. È vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l’acqua di abbeverata.

Si, è consentito l’impiego come lettiera previo stoccaggio con separazione fisica dagli alimenti. ​

Si, è possibile il loro impiego nell’alimentazione delle bovine con le medesime limitazioni relative all’impiego di lieviti (utilizzabili solo in forma secca, quindi con umidità < 10%).

Si, in quanto fonte primaria di acidi grassi essenziali nella dieta (PUFA e DHA) quindi impiegabili nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno (art 8).

Si, corrispondono a sostanze naturalmente presenti negli alimenti, ne viene consentito il loro impiego.

Si, si considerano riferibili alle materie prime ammesse. Nell’alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime: semi di oleaginose: soia, lino, girasole (art. 6).

Istanza respinte

No, i prodotti fungono da fonti di azoto non proteico e sono analoghi ad urea, derivati e Sali d’ammonio (vietati dall’articolo 8 del regolamento di alimentazione) per cui non ne è ammesso l’impiego nell’alimentazione delle bovine da latte.

No, non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o vegetale (art. 7).

No, l’impiego è vietato dall’articolo 8 del regolamento di alimentazione: non possono essere impiegati nell’alimentazione delle bovine da latte alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione.

No, non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i​ saponi e tutti i grassi (art. 7).
Non possono essere impiegati nell’alimentazione delle bovine da latte:​ le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di […], noci e cartamo (art. 8).

Istanze in fase di valutazione

In fase di definizione il criterio quantitativo in base a cui discriminare l’utilizzo dei grassi “come protezione” (oggi ammesso) dal loro uso reale come alimento (oggi vietato) e consentire così un adeguamento efficace del piano dei controlli.

Rientra tra le materie prime per le quali sono necessarie ulteriori sperimentazioni e prove a favore del fatto che non vengano trasmessi odori/aromi al latte e di conseguenza al formaggio.

Al momento è stata stabilita la necessità di attendere i risultati di prove sperimentali attualmente in corso per valutarne gli effetti nell’alimentazione della bovina da latte.

Attualmente è necessaria una valutazione degli studi presentati per assicurarsi la mancata trasmissione di odori/aromi al latte e di conseguenza al formaggio.

Necessario che il richiedente fornisca documentazione comprensiva del cartellino dell’alimento in questione per una più completa valutazione della sua ammissibilità come alimento zuccherino seguendo le regole riportate nell’articolo 6 del Regolamento di Alimentazione inerente alle preparazioni zuccherine.